January 19, 2026
TAR Catania bacchetta CAS: illegittima l’esclusione dalle gare per l’A18 di impresa favarese
Cronaca

TAR Catania bacchetta CAS: illegittima l’esclusione dalle gare per l’A18 di impresa favarese

Gen 9, 2026
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Due sentenze del TAR Sicilia – sezione staccata di Catania – segnano un punto fermo a tutela della concorrenza negli appalti pubblici e restituiscono piena legittimità all’operato di un’impresa favarese illegittimamente esclusa da due distinte procedure di gara bandite dal CAS – Consorzio Autostrade Siciliane per il completamento dei lavori sull’Autostrada A18 Siracusa–Gela.

Con le decisioni rese nei ricorsi n. 1879/2025 e n. 1929/2025, il TAR ha accolto integralmente le impugnazioni proposte da un’impresa di Favara (AG), annullando i provvedimenti di esclusione adottati dal Consorzio e condividendo in toto le difese articolate dall’avv. Giovanni Puntarello, partner dello studio Legalit Avvocati Associati, che ha assistito la società in entrambe le controversie.

Le due gare riguardavano, rispettivamente, i lavori per la realizzazione degli impianti di esazione pedaggi nelle tratte Rosolini–Modica (lotti 6, 7 e 8) e Siracusa–Rosolini (lotti 3, 4 e 5) dell’autostrada A18. In entrambi i casi, il CAS aveva disposto l’esclusione della società favarese sulla base di un’interpretazione restrittiva della normativa sugli appalti integrati.
In particolare, sula scorta di un parere reso dal Prof. Saitta dell’Università di Messina, il Cas aveva ritenuto di escludere la detta società che, non possedendo un progettista interno, con i requisiti necessari per la partecipazione alla gara, si era rivolta ad un soggetto esterno, senza indicare tale nominativo nella propria domanda di partecipazione.
Il Cas, sulla scorta del detto parere redatto dal Prof. Saitta, aveva escluso la società favarese ritenendo che questa, per ricorrere ad un progettista esterno, dovesse ricorrere all’istituto dell’avvalimento ritenendo vieppiù che la ditta in questione fosse meritevole di esclusione, poiché la stessa non aveva indicato nella propria domanda di partecipazione, il nominativo del professionista esterno.

Il TAR di Catania ha invece smontato punto per punto l’impostazione del Consorzio, aderendo pienamente alla linea difensiva dell’avv. Puntarello. I giudici amministrativi hanno chiarito che pwe gli appalti integrati, né l’art. 44 del d.lgs. 36/2023 né la lex specialis di gara impongono, a pena di esclusione, il ricorso all’avvalimento ex art. 104 del Codice dei contratti, essendo sufficiente l’indicazione di progettisti qualificati anche attraverso forme di collaborazione diverse e che, in conseguenza di ciò non fosse necessario neppure indicare il nominativo in seno alla domanda di partecipazione. Un’interpretazione, questa, coerente con i principi del favor partecipationis, della massima apertura al mercato e del buon andamento dell’azione amministrativa.

Non solo. Il TAR ha anche respinto i tentativi, avanzati in giudizio, di giustificare l’esclusione dell’impresa favarese, con motivazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle formalmente indicate nei provvedimenti impugnati, ribadendo il divieto di integrazione postuma della motivazione e confermando la piena correttezza della documentazione prodotta dalla società.

Le due pronunce assumono un rilievo concreto e immediato: in forza delle sentenze, la GNG srl potrà conseguire l’aggiudicazione di due distinti appalti per un valore complessivo di circa 9 milioni di euro, relativi a infrastrutture strategiche per la mobilità e lo sviluppo del territorio siciliano.

Un doppio successo giudiziario che, oltre a restituire all’impresa favarese opportunità economiche di primo piano, rappresenta anche un importante precedente in materia di appalti integrati, confermando la centralità di un’interpretazione delle regole di gara conforme alla legge, alla giurisprudenza e ai principi di concorrenza.